I lavoratori che accettano un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status didisoccupati. Questo, in sintesi, quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2006 n.4,“Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.22 del 17/2/2006. Le norme previste nella suddetta legge si applicano dal 1° gennaio 2003. FONTE REGIONE PUGLIA
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