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Proroga trattamento di mobilità per lavoratori sospesi o licenziati
30/11/2006 NP-3131

Regione Puglia e parti sociali, con accordo del 17 luglio 2006, hanno esteso il sostegno al reddito già previsto per i lavoratori (operai, impiegati, intermedi, quadri) sospesi dal lavoro o licenziati da imprese in crisi operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e del mobile imbottito ubicate nella Regione Puglia anche a coloro i quali abbiano cessato di percepire il trattamento di mobilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2006. Pertanto, i lavoratori che attualmente possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga alla normativa vigente e in attuazione dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni sono:
A) Per quanto attiene il trattamento di integrazione salariale straordinaria: 1) i lavoratori sospesi dal lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti. 2) i lavoratori sospesi dal lavoro da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero e che abbiano cessato di percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
3) i lavoratori sospesi dal lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore mobile imbottito che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
4) i lavoratori sospesi dal lavoro da imprese industriali del settore mobile imbottito e che abbiano cessato di percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
B) Per quanto attiene il trattamento di mobilità: 1) i lavoratori licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti. 2) i lavoratori licenziati da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero e che abbiano cessato di percepire il trattamento di mobilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e, appunto, il 30 giugno 2006. 3) i lavoratori licenziati nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore mobile imbottito che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti. 4) i lavoratori licenziati da imprese industriali del settore mobile imbottito e che abbiano cessato di percepire il trattamento di mobilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2006.
PEr saperne di più REGIONE PUGLIA

smile99

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