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Accordo raggiunto su modifiche a ddl welfare, ok da Cdm
19/10/2007 NP-3398

Accordo raggiunto tra governo, sindacati e industriali sulle modifiche al ddl che recepisce il protocollo sul welfare. E’ stato, quindi, messo a punto un nuovo testo, che ha subito avuto il via libera dal Consiglio dei ministri (con le astensioni di Pdci e Prc), a meno di una settimana dall’esame della precedente versione. Una riunione breve, quella del Cdm che ha varato il nuovo testo sul welfare, nel corso della quale “il presidente Prodi e i ministri competenti hanno riferito sulle intese raggiunte con le parti sociali in ordine a modifiche migliorative di natura tecnica e relative ad aspetti previdenziali e ai contratti a termine”, come spiega una nota ufficiale di Palazzo Chigi. Ora si apre un’altra partita, quella dell’iter parlamentare, anche se il governo, con il sottosegretario alla presidenza, Enrico Letta, ribadisce: “Questo atto del Consiglio dei ministri non solo conferma lo spirito e i contenuti dell’intesa del 23 luglio, ma anche la volontà del governo di farlo approvare entro il 31 dicembre prossimo”.
Previdenza e contratti a termine i punti che avevano scatenato i maggiori contrasti. A spianare la strada l’ok all’intesa da parte di Cgil, Csil e Uil sulla parte previdenziale, dopo che il giorno prima le trattative si erano arenate sull’inserimento nel testo delle 4 finestre di uscita dopo 40 anni di lavoro per le pensioni di anzianità. Un punto poi reintrodotto nel ddl, assieme alle norme con sui si rende ora esplicito l’obiettivo tendenziale di un tasso di sostituzione al 60% per le pensioni dei giovani. Mentre dal tavolo sui contratti a termine con gli industriali, la chiave di volta è arrivata con la reintroduzione della deroga per i lavoratori stagionali. LE NOVITA’ PER I CONTRATTI A TERMINE Le norme stabiliscono, dunque, che i nuovi contratti a termine non potranno più superare complessivamente i 36 mesi, salvo la possibilità per le aziende di accedere a una e una sola proroga del contratto presso la direzione provinciale del Lavoro competente e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di violazione, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Le aziende avranno comunque 20 giorni di tempo per ’regolarizzare’ la proroga. Ma dalle norme sono esentati i lavoratori stagionali, le cui attività sono ricomprese nell’elenco contenuto nel Dpr del 1963 nonché di quelli che saranno individuati dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali. Inoltre, per quei lavoratori che hanno già accumulato precedentemente al 1° gennaio 2008 un certo numero di mesi di contratto a termine e che siano assunti dalla stessa azienda dopo il 1° gennaio 2008, è previsto che le nuove regole siano applicate dopo 15 mesi dall’entrata in vigore della legge, presumibilmente quindi da aprile 2009. Proseguiranno con la vecchia disciplina, invece, quei lavoratori attualmente occupati che hanno già un contratto in essere. In questo caso, infatti, le nuove norme si applicheranno solo nel caso l’azienda decida di rinnovare il contratto a termine. Non solo. I lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Anche i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
LABITALIA

smile99

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