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Al via la semplificazione del lavoro con il ‘libro unico’
25/08/2008 NP-3610

In partenza la semplificazione della ‘contabilità’ del lavoro. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 192 del 18 agosto) del decreto ministeriale del 9 luglio, si aprono le porte al ‘libro unico del lavoro’, che sostituirà il libro matricola, il libro paga e il registro d’impresa. Il provvedimento, grazie al quale si prevede un risparmio per il sistema delle aziende di 4 miliardi di euro, interesserà tutti i datori di lavoro privati, con l’esclusione dei domestici. A chiarire ulteriormente le numerose misure di semplificazione, le istruzioni rivolte sia ai datori di lavoro sia agli ispettori dalla circolare del ministero del Lavoro appena diffusa. Molte le novità previste dal decreto, a partire dalle tre modalità di tenuta del libro unico possibili: la prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall’Inail). La seconda prevede la stampa laser, sempre con autenticazione da parte dell’Inail. La terza, infine, prevede l’elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati in formato pdf: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla direzione provinciale del Lavoro.
Sul documento andranno registrati tutti i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, con dati anagrafici, contrattuali, previdenziali e fiscali. Il registro dovrà essere conservato per 5 anni così come i libri matricola, libri paga e registri imprese dismessi (contro i 10 anni della normativa precedente), come specificato nella circolare ministeriale. Non servirà più, inoltre, avere una copia della documentazione aziendale presso ogni sede secondaria dell’azienda. Il nuovo libro dovrà essere custodito, in copia unica, o in azienda, nel caso in cui la contabilità venga gestita internamente, o presso lo studio del consulente esterno al quale ci si affida. Comunque, il libro unico del lavoro dovrà essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza, anche a mezzo fax o posta elettronica se il luogo di lavoro non è la sede principale o se la contabilità è affidata all’esterno. La semplificazione riguarderà anche le registrazioni: se prima bisognava annotare le presenze quotidianamente e le retribuzioni mensilmente, entro tre giorni dall’erogazione delle paghe, con il libro unico le registrazioni saranno unificate e mensili, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il passaggio al libro unico del lavoro sarà graduale: è previsto, infatti, un apposito regime transitorio, grazie al quale i datori avranno tempo fino dicembre per adempiere ai nuovi obblighi contabili. Riviste anche le sanzioni per il libro unico. Il nuovo sistema punitivo, decisamente alleggerito rispetto al precedente, prevede una pena massima di 3 mila euro (contro i 12.000 euro precedenti) in caso di omessa o infedele registrazione dei dati di più di dieci lavoratori, o di mancata esibizione agli organi di vigilanza. La registrazione dei dati oltre i termini sarà punita con un massimo di 1.500 euro e di 600 euro per la mancata conservazione del documento. Come specificato nella circolare ministeriale, però, se dall’ispezione emerge la mancanza della comunicazione preventiva di un rapporto di lavoro, e non si rileva l’intento di non nascondere tale rapporto da altri documenti, si applicherà la cosiddetta ‘maxisanzione’ contro il sommerso. Se poi un quinto dei lavoratori presenti risulta ‘in nero’, l’attività dell’impresa verrà sospesa.
LABITALIA

smile99

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