La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha effettuato un primo censimento dei tagli operativi effettuati sotto l’effetto del cosiddetto ‘taglia leggi’ (ossia l’articolo 24 della Finanziaria varata ad agosto). Il risultato è che, tra gli oltre 3.300 provvedimenti che saranno cancellati al 22 di dicembre prossimo, 25 riguardano il lavoro. Tra le norme che andranno in soffitta, il regio decreto 1478 del 1925 che prevede il superamento dell’orario giornaliero di otto ore o settimanale di 48, per industrie a lavorazione stagionale. La norma è stata di fatto superata dal decreto legislativo sull’orario di lavoro (66/2003), che rimanda alla contrattazione collettiva la possibilità di riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore a un anno. Cancellata anche la norma sul collocamento della gente di mare (Reg. dec. 2543 del 1925), oggi disciplinato dal regolamento contenuto nel Dpr 231/2006.
Abrogate anche tre norme su attività discontinue. Si tratta dei regi decreti 288/1928, 221/1929, 883/1929, che introducevano nel novero dei lavori discontinui il personale addetto all’industria della pesca, gli impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela purché abbiano carattere discontinuo (ossia i cosiddetti impiegati di bureau), gli operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina.
Molte leggi tagliate risalgono al periodo fascista: una di queste riguarda l’impiego dei minori, oggi regolato dalla legge 977/67. Riguardo al trattamento fiscale dei redditi, infine, va in soffitta la legge 801 del 1970, approvata sotto l’allora ministro del Lavoro, Carlo Donat Cattin. La norma, che stabiliva sgravi fiscali per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi a basso reddito, è ormai superata dal recente decreto che ha fissato in via sperimentale la detassazione degli straordinari e dei premi di risultato. LABITALIA
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