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Per interinali europei parità trattamento in azienda
27/10/2008 NP-3643

Parità di trattamento tra uomini e donne, protezione della lavoratrice in gravidanza, stesse possibilità di partecipare alle attività di formazione e di accedere a mense, asili nido, facilità di trasporto. Ma anche stesse condizioni per retribuzione, orario, ferie, congedi. E, ancora, nessuna discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali. D’ora in avanti, in tutta Europa, i lavoratori interinali avranno diritto allo stesso trattamento rispetto ai dipendenti veri e propri dell’impresa ‘utilizzatrice’, cioè dell’azienda in cui svolgono la loro ‘missione’ temporanea. E questo fin dal primo giorno di lavoro. A sancirlo è una direttiva europea, approvata nei giorni scorsi in seconda lettura dal Parlamento di Strasburgo. Il testo conferma la posizione comune espressa dal Consiglio europeo a giugno e che sarà ufficialmente adottata a dicembre, volta a garantire la tutela dei lavoratori interinali e a migliorare la qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei loro confronti e riconoscendo le agenzie interinali quali datori di lavoro. Entro tre anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Ue, gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Ma per il nostro Paese non ci saranno grosse novità, dato che la normativa italiana ha già da tempo introdotto la parità di trattamento per i lavoratori interinali, come conferma a LABITALIA Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, l’associazione che rappresenta le agenzie per il lavoro: “Il principio è stato sancito con largo anticipo e in maniera lungimirante dalla legge Biagi. Con la direttiva, avremo però una equiparazione a livello europeo di questo principio cui dovranno adeguarsi tutti gli Stati. In Italia, poi, il contratto collettivo di lavoro del settore ha aggiunto ulteriori elementi di garanzia per i lavoratori interinali”. Di Maio sottolinea, inoltre, la “modernità” del lavoro interinale: “Proprio in questa fase di crisi economica - spiega - il lavoro temporaneo può essere uno strumento utile per le aziende, una leva in funzione anticiclica. La flessibilità di questa tipologia di impiego consente, infatti, di utilizzare forza lavoro a termine, contribuendo quindi a rafforzare l’economia in una fase di stagnazione”. A fine luglio, infatti, è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale per i lavoratori in somministrazione, che ha previsto più stabilità (dopo 36 o 42 mesi l’agenzia assume l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore in somministrazione) e più flessibilità, sia in entrata (le proroghe dei contratti passano da quattro a sei nell’arco di 36 mesi) sia in uscita (se non ci sono più occasioni di lavoro, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con almeno 30 settimane di anzianità si avvia un percorso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, garantendo tuttavia misure di assistenza e di riqualificazione mirate al reinserimento dei lavoratori). Tra le novità del nuovo contratto, anche una serie di garanzie che coniugano flessibilità e sicurezza per il lavoratore: un assegno di sostegno al reddito per i lavoratori in somministrazione disoccupati da almeno sei mesi pari a 700 euro, un assegno di 1.400 euro in caso di gravidanza alle lavoratrici che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco di 180 giorni, un sostegno per le spese relative agli asili nido (quantificato in 80 euro mensili), l’istituzione di un fondo di previdenza integrativa specifico per i lavoratori in somministrazione che copre anche i periodi di non lavoro tra una missione e l’altra; nuove opportunità di accesso al credito, il rimborso totale del ticket sanitario anche per i familiari a carico (prima la copertura era per il 60% e solo per il lavoratore), rimborsi per le cure odontoiatriche, l’incremento delle indennità per infortunio, contributi per favorire la mobilità territoriale, voucher formativi per favorire il reinserimento lavorativo e tanto altro ancora. Di particolare rilevanza anche le novità in tema di sicurezza e salute sul lavoro, che prevedono, tra l’altro, la formazione mirata (da ripetere almeno ogni dodici mesi) e la possibilità di dimissioni per giusta causa del lavoratore in alcuni casi di violazione delle norme sulla sicurezza”.
LABITALIA

smile99

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