Il Parlamento Europeo si e’ pronunciato sulla revisione dei requisiti minimi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, chiedendo di limitare a un massimo di 48 ore la durata media settimanale di lavoro in tutti gli Stati membri e respingendo la possibilità di derogarvi (opt-out) sostenuta dal Consiglio. Il Parlamento propone poi di considerare come orario di lavoro anche i periodi di guardia ‘inattivi’, ammettendo però che siano calcolati in modo specifico ai fini dell’osservanza del massimale settimanale. La direttiva 2003/88/CE1 stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, tra l’altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonche’ relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. La stessa direttiva prevede una clausola di revisione cui si e’ attenuta, nel 2003, la Commissione. Il Parlamento si e’ pronunciato in prima lettura nel 2005, ma il Consiglio non e’ stato in grado di definire una propria posizione in materia fino allo scorso mese di settembre (con il voto contrario di Spagna e Grecia e l’astensione di Belgio, Cipro, Malta, Portogallo e Ungheria). Seguendo la linea suggerita dal relatore, Alejandro Cercas (spagnolo del gruppo Pse), il Parlamento ha approvato a larga maggioranza una serie di emendamenti (già sostenuti nel corso della prima lettura) che respingono l’impostazione del Consiglio, in particolare, per quanto riguarda la possibilita’ di derogare al tetto massimo di 48 ore lavorative settimanali e il rifiuto di considerare come lavoro il tempo speso in periodi di guardia. L’esito della votazione e’ stato salutato da un largo applauso dell’Aula e molti deputati si sono complimentati personalmente con il relatore. Quest’ultimo ha esortato il Consiglio a considerare questa votazione come “un’opportunità per rendere la nostra agenda simile a quella dei cittadini europei”. Dovrà quindi essere convocato il comitato di conciliazione con l’incarico di trovare un accordo tra i due rami legislativi.
A suo tempo il Regno Unito aveva ottenuto l’introduzione di una clausola di opt-out che, a certe condizioni, permette di non rispettare la limitazione di 48 ore lavorative settimanali. Attualmente sono 15 gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità: Bulgaria, Cipro, Estonia, Malta e Regno Unito consentono l’opt-out in tutti i settori, mentre Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna lo consentono solo nei settori in cui vi e’ un esteso ricorso ai periodi di guardia. Con l’accordo raggiunto lo scorso settembre, il Consiglio ha confermato questa possibilità precisando che, in ogni caso, il consenso a lavorare più del massimo consentito non può superare 60 ore come media trimestrale o 65 ore, sempre come media su tre mesi, in assenza di un contratto collettivo e se ‘il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro’.
Ora con 544 voti favorevoli, 160 contrari e 12 astensioni, il Parlamento ha respinto la possibilita’ di ricorrere a questa deroga, considerando che, in media, l’orario massimo di lavoro non deve comunque superare le 48 ore settimanali. Con 421 voti favorevoli, 273 contrari e 11 astensioni, il Parlamento concede tuttavia agli Stati membri un periodo transitorio di 36 mesi durante il quale sarebbe possibile superare questo limite. Questa facoltà, in ogni caso, resta sottoposta a rigorose condizioni volte a garantire una protezione efficace della salute e della sicurezza del lavoratore. Prima fra tutte, occorre il consenso del lavoratore stesso che, precisano i deputati, è valido non più di sei mesi, rinnovabili, contro un anno sostenuto dal Consiglio.
Nessun lavoratore, inoltre, deve subire un danno per il fatto di non essere disposto ad accettare di lavorare più del massimo consentito o per aver revocato la sua disponibilità a farlo. Il consenso dato all’atto della firma del contratto individuale, durante il periodo di prova o entro le prime quattro settimane di lavoro va poi considerato ‘nullo e non avvenuto’. LABITALIA
|