Emanato il regolamento regionale n. 21 del 29 Settembre 2009 “Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, in attuazione dell’art. 31, comma 6, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
Il testo normativo definisce la composizione, le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’ Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina dello stesso organismo.
Esso promuoverà iniziative positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale: recupero e reinserimento sociale, cura e salvaguardia della salute, istruzione, formazione professionale e lavoro, libertà di culto, di espressione e di opinione.
L’Ufficio è presieduto dal Garante ed avrà sede presso il Consiglio Regionale.
In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procederà all’elezione del nuovo organismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 153 del 2 Ottobre 2009. REGIONE PUGLIA
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