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Scuole, università, sindacati, si allarga platea degli intermediari lavoro
21/09/2011 NP-4222

Scuole, università, Comuni, associazioni datoriali e sindacali, siti internet senza scopo di lucro, patronati e l’ordine dei consulenti del lavoro. Sono questi i nuovi soggetti che entrano a far parte della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro, grazie al decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio Sacconi. Il decreto definisce i dettagli operativi dell’allargamento del collocamento, completandone, come informa una nota dello stesso ministero, "il processo di liberalizzazione". "Il decreto -si legge ancora nella nota- è infatti l’ultimo tassello di un disegno riformatore avviato con le leggi Biagi e Treu che ora giunge a compimento". Col decreto fanno definitivamente il loro ingresso attivo (e non più solo formale) nei servizi per il lavoro anche le scuole e le università. Come già anticipato dalla circolare dei ministri Sacconi e Gelmini del 4 agosto 2011, vengono ora definitivamente stabilite le modalità di pubblicazione dei curricula degli studenti sul portale www.cliclavoro.gov.it nonché quelle per l’iscrizione all’albo informatico delle agenzie per il lavoro dei nuovi soggetti autorizzati. Scuole e università dovranno comunque pubblicare i curricula degli studenti anche sul proprio sito istituzionale pena la perdita della autorizzazione alle attività di placement. La circolazione delle informazioni garantisce anche il monitoraggio dei fabbisogni professionali e il buon funzionamento del mercato del lavoro. Dalla data in vigore del decreto - dopo la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - per mantenere l’autorizzazione all’intermediazione e non intercorrere nelle sanzioni previste, sarà necessario, come anticipato, il collegamento a www.cliclavoro.gov.it e, per scuole e università, la pubblicazione dei curricula. Oltre a scuole e università, nel ’nuovo collocamento’ sono coinvolti: i Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle comunità montane, e le Camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per l’esercizio dell’autorizzazione è necessario l’assolvimento di alcuni adempimenti, previsti dal comma 3, di "interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché il rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro". Gli istituti secondari superiori e le università dovranno inoltre, pubblicare i curricula dei propri studenti fino a un anno oltre il conseguimento del titolo di studio.
LABITALIA

smile99

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