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IL PROMOTORE FINANZIARIO CHI E . Secondo quanto recita il testo unico della finanza il promotore finanziario è colui che, per conto di una società d'intermediazione mobiliare, colloca fuori sede i prodotti e i servizi di investimento al pubblico. Il Testo Unico della Finanza prevede che prima di iniziare l'attività, debba superare un esame di Stato per essere poi iscritto all'albo unico nazionale. Attualmente gli iscritti sono oltre 60.000, ma quelli effettivamente in attività sono circa 30.000. L'Albo unico nazionale dei promotori finanziari è stato istituito per la prima volta dalla legge 2 gennaio 1991, n.1. Il Testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), ha confermato, nellarticolo 31, l'istituzione dell'Albo presso la Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), che ne stabilisce con proprio regolamento attuativo, le modalità concrete di funzionamento. Lo stesso articolo della legge prevede che la Consob possa avvalersi, per l'Albo, di un Organismo che viene determinato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dai soggetti abilitati. A livello territoriale, la gestione dell'Albo è affidata ad apposite Commissioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria e artigianato. Le Commissioni svolgono, a livello locale, le attività necessarie per la gerenza e l'aggiornamento dell'Albo; hanno funzioni di controllo sui promotori ed esercitano compiti di natura disciplinare. I dati dell'albo L'Albo raccoglie tutte le informazioni principali riguardanti i singoli promotori finanziari. Vengono annotate, oltre ai dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo), anche le informazioni relative alla carriera del promotore: la data di iscrizione all'Albo e la denominazione del soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale egli opera. Tutti i dati contenuti nell'Albo sono di dominio pubblico. Come iscriversi Per effettuare l'iscrizione, occorre presentare una domanda alla Commissione regionale o provinciale dell'Albo. Tale domanda deve essere accompagnata dai documenti che comprovino il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per ottenere l'iscrizione; questi documenti possono essere sostituiti da un'autocertificazione. La permanenza nell'Albo La permanenza nell'Albo comporta, per i promotori finanziari, il versamento annuale alla Consob di un "contributo di vigilanza", il cui ammontare è determinato all'inizio di ogni anno dalla stessa Commissione di vigilanza: attualmente tale contributo è pari a 144,00 Euro. La cancellazione dall'Albo può essere disposta dalla Consob in base alle seguenti motivazioni: richiesta del promotore finanziario; perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione; mancato pagamento del contributo di vigilanza; radiazione. Nel caso di cancellazione per propria iniziativa, il promotore può riscriversi, tramite domanda, in qualsiasi momento. Nel caso di cancellazione avvenuta per perdita dei requisiti o per mancato pagamento del contributo di vigilanza, la reiscrizione è invece vincolata dal riacquisto dei requisiti necessari o dal versamento del contributo dovuto. Nel caso di radiazione, il promotore può reiscriversi allAlbo solo dopo cinque anni dalla data della sua cancellazione. Come si diventa promotore Solo chi è iscritto all'Albo nazionale istituito presso la Consob può esercitare l'attività di promotore finanziario. L'accesso all'Albo è regolato dal decreto del Ministero del Tesoro n. 472/98, che definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità necessari per l'iscrizione. Oltre ad avere i requisiti di onorabilità, gli aspiranti promotori finanziari devono essere in possesso di un titolo di studio, pari al diploma di scuola media superiore, conseguito al termine di corsi di durata quinquennale (sono validi anche i corsi di durata quadriennale, completati dall'anno integrativo). Con il titolo di studio indicato, i percorsi per ottenere l'iscrizione sono due: tramite il superamento della prova dammissione indetta dalla Consob (l'esame di idoneità professionale); oppure con il possesso di particolari esperienze professionali. L'esame L'esame di idoneità professionale viene indetto dalla Consob con una cadenza di tre sessioni lanno. La prova, consiste in un questionario scritto (tempo concesso 30 minuti), ed in un colloquio orale, a cui accedono solo coloro che hanno superato lo scritto. Il test scritto, è composto da trenta domande a risposta multipla (quattro possibilità tra le quali individuare quella corretta), sul mercato finanziario e le norme che lo regolano, e sulla disciplina normativa e deontologica della professione. Oltre alle materie indicate, sono oggetto del colloquio orale anche le regole contrattuali e le norme tributarie relative al mercato finanziario. Entrambe le prove si intendono superate con un punteggio minimo di sei decimi. L'esame si svolge presso le Commissioni regionali e provinciali per l'Albo. L'accesso automatico all'albo Il decreto del Ministero del Tesoro stabilisce i casi in cui è possibile accedere all'Albo dei promotori finanziari senza sostenere l'esame di idoneità; anche per questi casi resta comunque invariato l'obbligo di possedere tutti gli altri requisiti previsti. L'accesso automatico all'Albo è riservato alle seguenti figure professionali:
Per saperne di più:
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